STATUTO


ASSOCIAZIONE LEGALI ITALIANI
SEZIONE PER LA SICILIA

Art. 1. E' costituita l'ASSOCIAZIONE LEGALI ITALIANI (A.L.I.) SEZIONE PER LA SICILIA di durata illimitata, in forma di Associazione non riconosciuta con sede in Corleone (PA) c.a.p. 90034, Piazza Giuseppe Verdi, presso la sala Avvocati del Tribunale di Termini Imerese Sez. Dist. di Corleone. L'Associazione è altresì sezione locale per il Distretto di Corte D’Appello di Palermo. Il marchio dell’associazione è quello registrato dall’ALI Nazionale, con sede in Perugia, via XX Settembre n. 27.
Art. 2. Scopo dell’Associazione è:
1) rappresentare unitariamente e tutelare le figure di Avvocato e Praticante Avvocato operanti nei Distretti di Corte di Appello siciliani, in tutte le sue forme e diverse tipologie di esperienze e professionalità, anche nelle sedi istituzionali;
2) organizzare e gestire iniziative volte alla qualificazione professionale, culturale e sociale dei propri iscritti e dei soggetti esterni che devono confrontarsi con aspetti legali (ad esempio ed in maniera non esaustiva: persone fisiche e giuridiche, società di persone e di capitali, imprese, imprenditori, consumatori, ecc...) in ambito locale, nazionale, comunitario ed extracomunitario;
3) attivare ed organizzare servizi di informazione e consulenza, per i propri soci e non, rispetto alle tematiche di interesse legale in ambito locale, nazionale e comunitario ed extracomunitario;
4) sviluppare rapporti e collaborazioni con l'Avvocatura, la Magistratura, l'Università e le Associazioni di Categoria, Enti Pubblici e Privati, in ambito locale, nazionale e comunitario ed extracomunitario;
5) attivare un canale comunicativo con gli Ordini forensi di Palermo, Termini Imerese, Agrigento, Sciacca, Trapani e Marsala e con le associazioni di categoria operanti in ambito giuridico;
6) operare con l’impegno professionale dei singoli soci, per l’affermazione dei diritti degli stessi di fronte agli organi rappresentativi della categoria;
7) promuovere dinanzi agli organi competenti la soluzione di problematiche afferenti alla amministrazione della giustizia, con particolare riferimento al distretto di Corte D’Appello di Palermo;
8) organizzare convegni, corsi di aggiornamento e di formazione così come previsto dal Codice Deontologico Forense e quant’altro necessario per la crescita culturale e professionale della categoria.
9) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
10) stipulare convenzioni con gli Ordini forensi onde consentire il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti esternamente al Foro di appartenenza dell’associato, purché erogati dall’Associazione o da altri Enti patrocinati.
11) stipulare convenzioni con enti pubblici (es. con le province di Palermo, Agrigento e Trapani) o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale.
Per il perseguimento di tale scopo, l’Associazione che si promuove di costituire, svolgerà attività di impulso, informative, di consulenza e di altro tipo, con particolare attenzione a:
- sollecitare a livello istituzionale le modifiche normative atte allo scopo;
- pubblicare le attività attraverso strumenti telematici;
- collaborare con mezzi mediatici;
- quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo.
Le attività di cui sopra, saranno svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti potranno solo essere rimborsate dall'Associazione le spese che questi effettivamente sosterranno per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci e sempre che questi vi abbiano in precedenza acconsentito.
L'Associazione non avrà scopo di lucro e dovrà considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale.
L'Associazione sarà insindacabilmente apartitica e, non porrà nessuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri associati, ed anzi rifiuterà a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.
Art. 3. L'Associazione è aperta a tutti gli Avvocati, Praticanti Avvocati, Laureati (1+4 anni, 3+2 anni e 4 anni) in Giurisprudenza operanti presso studi legali, associazioni forensi ed enti giuridici. Possono iscriversi all’Associazione tutti coloro che condividono gli scopi dell’Associazione. Il numero dei soci è illimitato. L'ammissione dei nuovi soci è sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile, previo versamento della quota associativa annuale, intrasmissibile e non rivalutabile, la cui entità sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota annuale preclude il rilascio e/o successivo rinnovo della qualifica di socio. L'anno sociale decorre a partire dal 1 gennaio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’iscrizione, quale socio onorario, di quelle persone il cui operato si sia manifestato inequivocabilmente in favore dei fini dell’Associazione.
L’associato, al momento della sua iscrizione, conosce ed accetta in toto il presente statuto.
Tutti i soci concorrono a determinare le finalità e le modalità delle attività sociali attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee. Tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo.
Art. 4. Ogni membro che ricopre una carica sociale entro l'Associazione potrà dimettersi con lettera raccomandata a/r indirizzata al Presidente dell’Associazione. Il socio ha la facoltà di recedere in qualunque momento tramite comunicazione senza ottenere la ripetizione della quota associativa.
Il socio che commetta entro o fuori l'Associazione azioni ritenute contrarie alle finalità dello Statuto o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, potrà, previa convocazione in contraddittorio, essere escluso con votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.
Avverso l’esclusione o diniego all’iscrizione è ammesso reclamo con lettera raccomandata a/r al Presidente Nazionale.
Coloro i quali intendano ricoprire cariche sociali elettive od onorarie non possono avere riportato condanne penali irrevocabili. La sentenza penale passata in giudicato è causa di decadenza automatica dalla carica senza possibilità di reclamo.
Art. 5. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Coordinatore Regionale - VicePresidente:
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Responsabile alle Pubbliche Relazioni e Marketing;
- il Responsabile alla Formazione Permanente;
- i Consiglieri;
- I Soci Fondatori;
- I Presidenti di Sezione per COA
- i Responsabili alle Pubbliche Relazioni per COA
- i Responsabili alla Formazione Permanente per COA
Il socio che ricopre cariche direttive centrali e periferiche decade dalle stesse per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell’organo di cui è componente.
Art. 6. Le assemblee potranno essere ordinarie o straordinarie.
L’assemblea elegge gli organi dell’associazione e i componenti del Consiglio Direttivo anche fra i soci fondatori. La convocazione dell'Assemblea ordinaria si effettuerà almeno una volta all'anno per l'approvazione, del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo e, comunque, ogni qualvolta il Presidente la riterrà opportuna, sempre mediante avviso affisso in bacheca presso la sede legale dell’Associazione, via e-mail, via Fax e con ogni altro mezzo idoneo.
La convocazione dell'Assemblea, oltre che da qualsiasi Consigliere potrà essere richiesta, con lettera raccomandata a/r (comprensiva di ordine del giorno) indirizzata al Presidente dell’Associazione, da 1/5 soci compreso un Consigliere; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.
L'Assemblea ordinaria è sempre valida purché regolarmente convocata; quella straordinaria è valida con la presenza di 2/3 dei soci in prima convocazione; per le convocazioni successive è sempre valida purché regolarmente convocata. A ciascun socio spetta esclusivamente un voto.
Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza semplice dei presenti all’assemblea. La delega del voto è ammessa per le sole deliberazioni ordinarie.
Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno, previo raggiungimento della maggioranza quantificata nei 2/3 dei presenti. Le modificazioni statutarie inerenti i diritti dei Soci Fondatori necessitano del quorum deliberativo di 2/3 dei soci.
Art. 7. Fanno parte del Consiglio Direttivo:
- il Presidente;
- il Coordinatore Regionale - VicePresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Responsabile alle Pubbliche Relazioni e Marketing;
- il Responsabile alla Formazione Permanente;
- i Soci Fondatori.
Tutti necessariamente avvocati o praticanti avvocati.
Il Consiglio Direttivo gestisce concretamente le attività e le iniziative di cui all'oggetto sociale; vigila sull'osservanza dello Statuto. Coadiuva il Presidente nello svolgimento dell’attività associativa. Esercita in via residuale tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi. Rimane in carica 24 mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo si riunisce con la presenza di almeno quattro consiglieri; può essere convocato ogni volta che lo riterrà opportuno uno dei membri dello stesso, tramite comunicazione scritta e specificando l'ordine del giorno. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta. Le deliberazioni sono provvisoriamente esecutive ed acquistano efficacia definitiva se entro tre giorni non interviene la volontà contraria dei consiglieri assenti interessati, i quali potranno avvalersi del cd. voto differito via e-mail; fax o con ogni altro mezzo idoneo. Ai fini della maggioranza deliberativa, il voto differito o via e-mail ecc.. è computato come voto espresso in Consiglio Direttivo. Il silenzio equivale all’assenso. Il Consiglio Direttivo verrà sciolto qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti che abbiano dato formali dimissioni scritte.
Art. 8. Il Presidente dura in carica 24 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea dei Soci; è rieleggibile. Il Presidente rappresenta l’Associazione in ogni evenienza e a tutti gli effetti di legge. Attua e dà esecuzione all’indirizzo politico e sindacale del Presidente Nazionale, dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente approva e revoca le deleghe agli altri organi sociali; rilascia le tessere ai soci, dispone dei conferimenti di questi, esclusivamente per il funzionamento e per le finalità dell’Associazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può nominare nuovi responsabili, commissioni di studio e ricerca che lo coadiuvino nelle sue funzioni. Il Presidente convoca le assemblee dei soci. Per rilevanti e improcrastinabili esigenze associative può, in accordo con il Coordinatore Regionale, usufruire temporaneamente e motivatamente dei poteri e delle funzioni del Consiglio Direttivo davanti al quale può essere chiamato a rispondere di eventuali abusi. Con la maggioranza della metà più uno dei soci, può essere convocata una assemblea straordinaria al fine della proposizione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, che deve essere riconfermata dalla medesima maggioranza in sede assembleare. Il Presidente autorizza l’apertura di sezioni locali in ambito regionale, previo parere del Coordinatore regionale, d’intesa con il Presidente Nazionale.
Art. 9. Il Coordinatore Regionale (VicePresidente) dura in carica 24 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea dei Soci; è rieleggibile. Assiste il Presidente nell’espletamento delle sue attività e funzioni. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente ne assume la carica fino all’Assemblea dei soci che dovrà essere convocata entro tre mesi. Promuove la costituzione di sezioni da affiliare all’Associazione. Coordina le attività comuni di tali sezioni.
Organizza e presiede l’Assemblea regionale dei soci limitatamente alle materie di ambito regionale, all’interno dell’indirizzo politico e sindacale indicato dal Presidente Nazionale e dal Presidente Regionale. Su istanza del Presidente Nazionale, provvede al commissariamento della sezione rimasta priva di delega e la rappresenta fino al conferimento della carica sociale al nuovo Presidente della sezione locale. Il Coordinatore Regionale può cumulare la carica alternativamente alle funzioni di cui agli artt. 10 o 11 del presente Statuto e con quelle di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del presente Statuto.
Art. 10. Il Segretario, dura in carica 24 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea dei Soci. In caso di decadenza o dimissioni, il Presidente provvede alla nomina temporanea del sostituto. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni. Compie le mansioni delegate dal Presidente. Il Segretario può cumulare la carica con le funzioni di cui agli artt. 9, 12, 13, 14, 15 e 16.
Art. 11. Il Tesoriere, dura in carica 24 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea dei Soci. In caso di decadenza o dimissioni, il Presidente provvede alla nomina temporanea del sostituto. Il Tesoriere conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo nonché, unitamente al Presidente e al Segretario, provvede alla riscossione delle quote sociali e delle offerte. Il Tesoriere stabilisce il periodo del pagamento della quota associativa, sentito il Presidente. Il Tesoriere può cumulare la carica con le funzioni di cui agli artt. 9, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente Statuto.
Art. 12. Il Responsabile alle Pubbliche Relazioni e Marketing, dura in carica 24 mesi, si occupa di creare, coltivare e gestire le collaborazioni con enti esterni che abbiano finalità simili o comunque inerenti a quelle dell’Associazione oltre che promuovere le iniziative collaborando con i mass media. Il Responsabile alle Pubbliche Relazioni e Marketing può cumulare la carica alternativamente alle funzioni di cui agli artt. 10 o 11 e con quelle di cui agli artt. 9, 13, 14, 15 e 16.
Art. 13. Il Responsabile alla Formazione Permanente, dura in carica 24 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma; promuove l’organizzazione e l’accreditamento di corsi di formazione. Il Responsabile alla Formazione Permanente può cumulare la carica alternativamente alle funzioni di cui agli artt. 10 o 11 e con quelle di cui agli artt. 9, 12, 14, 15 e 16.
Art. 14. I Presidenti di Sezione presso i fori, durano in carica 24 mesi e comunque sino alla loro sostituzione o conferma; determinano e coordinano le attività di collaborazione con il foro di pertinenza previa intesa con gli organi regionali; possono cumulare la carica alternativamente alle funzioni di cui agli artt. 10 o 11 e con quelle di cui agli artt. 9, 12, 13, 15 e 16.
Art. 15. I Responsabili alle Pubbliche Relazioni presso i fori, durano in carica 24 mesi e comunque sino alla loro sostituzione o conferma; si occupano di creare, coltivare e gestire le collaborazioni con il foro di pertinenza; possono cumulare la carica alternativamente alle funzioni di cui agli artt. 10 o 11 e con quelle di cui agli artt. 9, 12, 13, 14 e 16 del presente Statuto.
Art. 16. I Responsabili alla Formazione Permanente presso i fori, durano in carica 24 mesi e comunque sino alla loro sostituzione o conferma; promuovono l’organizzazione e l’accreditamento di corsi di formazione. Tali organi possono cumulare la carica alternativamente alle funzioni di cui agli artt. 10 o 11 e con quelle di cui agli artt. 9, 12, 13, 14 e 15.
Art. 17. Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito da tutti i beni di proprietà dell’Associazione stessa, dalle quote versate dai Soci e da qualsiasi altro tipo di entrata.
L'Associazione svolgerà la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con i quali si troverà eventualmente a collaborare. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale o le rimanenze liquide sono destinate ad altra Associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.
L’Associazione ha autonomia finanziaria rispetto alla Sede Nazionale e alle altre sedi eventualmente costituite in ambito regionale.
Art. 18. L'Associazione potrà costituire, a discrezione del Consiglio Direttivo, sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Le sezioni periferiche regionali eventualmente costituite per le Corti D’Appello di Caltanissetta, Catania e Messina, provvederanno a promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali, ad attuare nel territorio di competenza i programmi di attività della Associazione ed a rappresentare l’Associazione in sede locale.
Spetta alla struttura nazionale promuovere e coordinare l'attività delle regioni per quanto attiene le questioni di carattere e/o a valenza nazionale; spetta alla struttura regionale promuovere e coordinare l'attività dei centri locali per quanto attiene le questioni di carattere e/o a valenza regionale; spetta alle singole sezioni locali promuovere e coordinare l'attività per quanto attiene i propri ambiti territoriali.
Art. 19. Per costituire una sezione locale periferica è necessario produrre domanda nei modi di cui al presente Statuto, indicando espressamente i primi nominativi di 10 futuri soci segnalando coloro che a livello locale vorranno ricoprire inizialmente cariche sociali (almeno Presidente, Segretario e Tesoriere).
Art. 20. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute, in quanto compatibili; in mancanza decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Palermo lì, 14 aprile 2012
L'Assemblea Straordinaria